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STATUTO

 

DENOMINAZIONE – SEDE

ARTICOLO 1

– E’ costituito il “GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI VOLVERA” con sede in Volvera, via Ponsati 64.

 

ARTICOLO 2

-  Il “ GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI VOLVERA” è affiliato alla Federazione Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.) Ente Nazionale di promozione sportiva ( Delibera n. 117 – C.O.N.I. 22/02/1979) Ente Nazionale con finalità assistenziali (riconosciuto da Ministro degli Interni  con Decreto n° 10.6255/12.00 a (78) – 22/04/1984, e con decreto n° 10.14116/12.00 A (789 del 17/10/1984.

SCOPO-

 

ARTICOLO  3  -  FINALITA’ DEL GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI VOLVERA.

Il gruppo ha lo scopo di promuovere attività al fine di sollecitare la partecipazione popolare come servizio sociale.

Esclude pertanto ogni forma di attività che si basi sulla selettività, sull’efficienza, sul divismo , sul denaro.

Inoltre  promuove incontri e manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze o altro.

Il Gruppo ha carattere apolitico e volontario e non ha scopo di lucro.

 

.ARTICOLO  4  DURATA DEL GRUPPO

La durata del Gruppo è illimitata.

 

ARTICOLO  5  SOCI.

Sono soci le persone che verranno ammesse dal Consiglio direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

Possono essere soci del Gruppo, tutti i cittadini che percepiscono la pensione, civile o di invalidità, e tutti coloro che abbiano compiuto i 40 anni di età; questi sono classificati soci Sostenitori.

La qualità di socio ordinario o sostenitore comporta la possibilità di frequentare il Gruppo e di partecipare alle manifestazioni dallo stesso organizzate.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interna

E con gli altri soci, sia con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  1. Mancato rinnovo delle tessere.

  2. Delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità.

  3. Aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto.

  4. Altri motivi che comportino indegnità.

Per gli stessi motivi sopra menzionati il Rappresentante di Servizio può allontanare il socio momentaneamente. comunque la decisione di revoca della tessera o di sospensione momentanea, spetta al consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO  6   ORGANI DEL GRUPPO.

Sono: l’assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente, il segretario.

 

ARTICOLO   7  ASSEMBLEA.

Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i soci in regola col tesseramento. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il trentun gennaio,per l’approvazione del bilancio consuntivo,per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

Il  Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con votazione segreta ed è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Egli può essere rieletto.

 

ARTICOLO  8  CONSIGLIO DIRETTIVO.

La direzione e l’amministrazione del gruppo sono affidate ad un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea ordinaria ed è formato da tredici membri.

Per la validità delle delibarazioni del consiglio direttivo  occorre la presenza di almeno due terzi dei suoi membri.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni elegge nel suo seno il presidente, il vice Presidente, il Segretario e due revisori dei conti.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del gruppo per l’attuazione delle sue finalità e secondole direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.

  • Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea dei soci.

  • Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.

  • In caso di necessità verificare e prendere decisioni riguardanti   i soci  che  non si   sono   attenuti   alle

  • disposizioni di cui  all’articolo 5.

  • Il Consiglio direttivo stabilisce le quote associative che i soci devono corrispondere annualmente.

  • Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni consecutivi ed i suoi membri sono rieleggibili.

  • I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consigliari.

  • Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha la facoltà di rendere note quelle decisioni alle quali è opportuno e  conveniente dare pubblicità.

  • Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente, in caso di sua assenza dal vice Presidente.

  • Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato in sede di atto costitutivo

  • IL Presidente dirige il Gruppo e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

  • Al presidente spetta la firma degli atti che il Gruppo sia nei riguardi dei soci che dei Terzi.

  • Il  Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

  • Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con votazione segreta ed è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

  • Il presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Egli può essere rieletto.

  • Il Vice presidente sostituisce il Presidente  durante la sua assenza qualora il Presidente cessi dalla carica, il Vice lo sostituisce fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

  • Per la nomina del Vice presidente valgono le stesse norme previste all’articolo 9.

 

ARTICOLO 11 IL SEGRETARIO.

 

Il segretario del gruppo è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell’ assemblea del soci.

Il Segretario avrà cura in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, enti o organizzazioni che interessano l’attività del Gruppo.

Il Segretario dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 12  REVISORI DEI CONTI.

 

Ai Revisori dei Conti spetta , nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa del Gruppo. Essi devono redigere la loro relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti da Consiglio Direttivo e presentarla all’assemblea dei soci. I Revisori dei conti sono eletti dal Consiglio direttivo mediante alzata di mano.

I Revisori dei Conti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 13  CONSIGLIERI

 

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

In  caso  di  cessazione   dalla  carica,   vengono surrogati dai soci primi esclusi nell’ordine dei risultati delle votazioni per l’elezione del Gruppo.

 

ARTICOLO  14  FINANZE E PATRIMONIO.

 

Le entrate del Gruppo sono costituite:

--dalla quota di iscrizione annuale dei soci ordinari e    

   sostenitori.

--da eventuali contributi straordinari erogati da

   Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, istituti di

   Credito e Enti in genere.

--da donazioni o lasciti di terzi o di associati.

--dal guadagno della gestione del bar.

L’eventuale collaborazione dei soci si intende fatta a titolo gratuito, nello spirito che ha determinatola costituzione del Gruppo.

 

ARTICOLO  15  ESERCIZI SOCIALI.

 

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

 

ARTICOLO 16  SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

 

In caso di scioglimento del gruppo, l’assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

ARTICOLO  17  REGOLAMENTO INTERNO.

 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da predisporsi dal Consiglio direttivo

 

ARTICOLO 18  -  RINVIO.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Registrato presso lo studio del notaio Romano REBUFFO il 2 aprile 1987.

 

 

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